ASSEGNO DI MATERNITA' DEL COMUNE 2026
Con la circolare INPS n.16 del 11/02/2026, è stata pubblicata la rivalutazione per l’anno 2026 dell’importo mensile massimo dell’assegno e del valore della soglia dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), per accedere al beneficio economico.
CHI DEVE FARE DOMANDA
Nati dal 1 Gennaio 2026:
La donna, residente in uno dei seguenti Comuni: Correggio, Rio Saliceto, Rolo, Campagnola Emilia, San Martino in Rio, Fabbrico, con valore dell’ indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (ISEE MINORENNI valido) fino ad € 20.668,26, può richiedere un assegno di € 413,10 per cinque mensilità (per un totale pari a € 2.065,50), per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 01.01.2026 al 31.12.2026 a condizione che sia cittadina italiana o comunitaria o extracomunitaria, purché rientrante in una delle seguenti categorie:
a) cittadina titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
b) cittadina rifugiata politica, i suoi familiari e superstiti (art. 27 del D. Lgs. N. 251/2007, che ha recepito la Direttiva 2004/83/CE (articolo 28), ma anche artt. 2 e 4 Regolamento CE 883/2004);
c) cittadina apolide, i suoi familiari e superstiti (artt. 2 e 4 Regolamento CE 883/2004);
d) cittadina titolare della protezione sussidiaria (art. 27 del D. Lgs. N. 251/2007, che ha recepito la Direttiva 2004/83/CE (articolo 28);
e) cittadina che abbia soggiornato legalmente in almeno due Stati membri, i suoi familiari e superstiti (art. 1 Regolamento UE 1231/2010);
f) cittadina familiare del cittadino dell’Unione (art. 19 del Dl Lgs. 30/2007, che ha recepito la Direttiva 2004/38/CE (articolo 24);
g) cittadina titolare del permesso di soggiorno per famiglia (art. 12 comma 1 lettera e della Direttiva 2011/98/UE, salvo quanto previsto dall’art. 1 comma 1 lettera b del D.Lgs. 40/2014 di attuazione della Direttiva;
h) cittadina/lavoratrice del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia, ed i suoi familiari in base agli Accordi Euromediterranei e Accordo Bilaterale Italia e Regno di Turchia;
i) cittadina titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari, ad eccezione della categorie espressamente escluse dal D. Lgs. 40/2014 art. 12 comma 1 lettera e) della Direttiva 2011/98/UE, salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 1 lettera b) del D. Lgs. 40/2014 di attuazione della Direttiva.
L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali fatto salvo l'eventuale diritto a percepire dal Comune la quota differenziale, perciò l'assegno spetta se l'interessata:
- non riceve già un trattamento previdenziale di indennità di maternità da parte di INPS o di altro Ente Previdenziale
OPPURE
- riceve già trattamento previdenziale di maternità, ma esso è di valore inferiore a quello previsto dalla Legge (413,10/ mese). In questo caso potrà fare richiesta per la concessione della quota differenziale e dovrà allegare alla domanda una dichiarazione dell'Ente erogatore attestante la somma complessiva da esso erogata
CHI DEVE PRESENTARE DOMANDA
La domanda va inoltrata dalla madre entro 6 mesi dalla data di nascita del bambino.
Nei seguenti casi particolari l' assegno può essere richiesto da persone diverse dalla madre e precisamente:
- in caso di madre minore di età (come in tutte le altre ipotesi di incapacità di agire), dal padre maggiorenne a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano al momento del parto, che il figlio sia stato riconosciuto dal padre stesso, si trovi nella sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà. Qualora anche il padre del bambino sia minore di età, o comunque non risultino verificate le altre condizioni, la richiesta può essere presentata, in nome e per conto della madre, dal genitore della stessa esercente la potestà ovvero, in mancanza, da altro legale rappresentante;
- in caso di decesso della madre del neonato (o della donna che ha ricevuto il minore in adozione o in affidamento preadottivo), dal padre che abbia riconosciuto il figlio (o dal coniuge della donna adottiva o affidatoria) a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica del richiedente e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi);
- in caso di affidamento esclusivo al padre o di abbandono del neonato da parte della madre, dal padre sempre che il figlio si trovi presso la sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi) e la madre risulti residente o soggiornante in Italia al momento del parto (in tale ipotesi l' assegno spetta al padre in via esclusiva);
- in caso di separazione legale tra i coniugi, dall'adottante o dall'affidatario preadottivo a condizione che il minore rientri nella famiglia anagrafica del richiedente e che l'assegno non sia stato già concesso alla madre adottiva o affidataria;
- nei casi di adozione speciale di cui all'art.44, comma 3, legge 184/1983, dall'adottante non coniugato a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell'adottante e sia soggetto alla sua potestà e comunque non in affidamento presso terzi;
- in caso di minore non riconosciuto o non riconoscibile dai genitori, dalla persona affidataria (in forza di un provvedimento del giudice) a condizione che il minore rientri nella sua famiglia anagrafica.
Di seguito il link dell'Unione dei Comuni della pianura reggiana, tramite il quale fare domanda.