RDC - REDDITO DI CITTADINANZA E PDC - PENSIONE DI CITTADINANZA
CHE COS' E'
Il Reddito di Cittadinanza è un sostegno per famiglie in difficoltà, finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più persone di età pari o superiore a 67 anni, il Reddito di Cittadinanza assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza.
La Pensione di Cittadinanza è un sussidio economico rivolto alle famiglie di anziani in difficoltà; la misura risulta più semplice in quanto non sono previsti adempimenti legati al lavoro, ma è sufficiente la presentazione della domanda per poter accedere al beneficio, avendone i requisiti.
ATTENZIONE: tutti i componenti del nucleo familiare e non solo il capofamiglia, devono avere età pari o superiore a 67 anni. Se si è già beneficiari del RDC, la pensione decorre dal mese successivo a quello del compimento del 67° anno del componente più giovane. In tal caso, la trasformazione da RDC a PDC opera d’ufficio.
CHI PUO' PRESENTARE DOMANDA
Possono presentare domanda cittadini italiani e dell’Unione Europea, cittadini stranieri lungo soggiornanti (permesso di soggiorno a tempo indeterminato) e cittadini stranieri titolari del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, familiari di un cittadino italiano o dell’Unione Europea (es. la moglie giapponese di un italiano).
Il richiedente deve essere residente in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 anni in modo continuativo.
COME SI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda può essere presentata:
- in modalità cartacea, presso gli uffici postali avvalendosi del modello di domanda predisposto dall’Inps, a partire dal 6 marzo 2019 (e da ogni giorno 6 del mese). La domanda verrà inserita subito nel portale del Ministero del Lavoro dall’operatore di sportello di Poste
- on-line, direttamente sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al link www.redditodicittadinanza.gov.it tramite le credenziali SPID (informazioni sul sito www.spid.gov.it)
- la raccolta delle domande avverrà anche presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF), dalla data e con le modalità che saranno successivamente comunicate
REQUISITI REDDITUALI E PATRIMONIALI
Il nucleo familiare deve possedere:
- un valore ISEE inferiore ad € 9.360,00;
- patrimonio immobiliare non oltre 30.000 euro, senza considerare la casa di abitazione
- patrimonio finanziario non superiore a 6.000 euro, incrementabili in base alla composizione del nucleo
Per il possesso degli autoveicoli valgono queste regole:
- No agli autoveicoli immatricolati per la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta
- No agli autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, immatricolati per la prima volta nei due anni antecedenti
- No ai motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei due anni antecedenti
- Si agli autoveicoli e motoveicoli per persone disabili con agevolazione fiscale
- No a navi e imbarcazioni da diporto
A QUANTO AMMONTA IL BENEFICIO ECONOMICO
Il beneficio economico sia per il Reddito di cittadinanza che per la Pensione è dato dalla somma di una componente ad integrazione del reddito familiare (quota A) e di un contributo per l’affitto o per il mutuo (quota B), entrambe calcolate dalla procedura Inps sulla base delle informazioni rilevate dall’ISEE e presenti nel modello di domanda.
Nello specifico:
- La quota A, ossia l’integrazione al reddito, può arrivare fino ad un massimo di 6.000 euro annui in caso di Reddito di cittadinanza (oppure di 7.560 euro in caso di Pensione) e viene calcolata tenendo conto del numero e della tipologia di componenti il nucleo (es. maggiorenni e minorenni)
- La quota B, in caso di locazione della casa di abitazione, non può essere superiore a 3.360 euro annui pari a 280 euro mensili per il RDC (oppure fino ad un massimo di 1.800 euro annui pari a 150 euro mensili per la PDC). In caso di mutuo della casa di abitazione, la quota B è al massimo pari a 150 euro mensili sia per RDC che per PDC.
In ogni caso, complessivamente, non si potrà percepire un importo inferiore a 480 euro annui.
Il valore dell’ISEE (Ordinario oppure ISEE Corrente, qualora presente) dovrà comunque essere inferiore a 9.360 euro.
COME E QUANDO AVVIENE IL PAGAMENTO
Il beneficio RDC è accreditato mensilmente sulla "Carta RDC" (come detto, si tratta di una carta prepagata diversa da quelle rilasciate per altre misure di sostegno) a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Per la prima mensilità, la somma accreditata è utilizzabile, in caso di RDC, una volta ritirata la carta presso Poste nei tempi comunicati per l’appuntamento.
La carta RDC si può utilizzare per:
- fare alcune spese di beni di consumo
- pagare utenze
- prelevare mensilmente contanti pari a 100 euro moltiplicati per la cosiddetta "scala di equivalenza" che è un parametro in base al numero e alla tipologia dei componenti la famiglia (es. se il parametro della scala di equivalenza è pari a 2,1 il massimo che si può prelevare è 210 euro)
- effettuare un solo bonifico mensile per il pagamento del canone di locazione della casa di abitazione del nucleo familiare
- effettuare un solo bonifico mensile per il pagamento della rata del mutuo della casa di abitazione del nucleo
ATTENZIONE: la Carta RDC non si può utilizzare per giochi che prevedono vincite in denaro.
DURATA BENEFICIO ECONOMICO
Il beneficio del RDC è riconosciuto per la durata di 18 mesi ma occorre prestare attenzione a non incorrere in cause che ne comportano la decadenza.
Può essere rinnovato per ulteriori 18 mesi previa sospensione dell’erogazione del beneficio di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non è prevista per la Pdc che quindi si rinnova in automatico.
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA DISPONIBILITA' AL LAVORO (DID)
I componenti del nucleo devono rendere la DID entro 30 giorni dall’accoglimento della domanda.
Al momento, la DID può essere resa:
- presso i Centri per l’impiego
- presso i patronati convenzionati con l’ANPAL
La dichiarazione potrà essere presentata anche sulla piattaforma digitale dell’ANPAL cosiddetta SIUPL. Tale piattaforma è in corso di implementazione.
Sono esclusi dalla presentazione della DID i seguenti soggetti:
- minorenni
- beneficiari del RDC pensionati
- beneficiari della Pensione di cittadinanza
- soggetti di oltre 65 anni di età
- soggetti con disabilità, come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (ossia disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dalle commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, invalidi del lavoro con invalidità superiore al 33% accertato dall’INAIL, non vedenti, sordomuti, invalidi di guerra), solo qualora non sia previsto il collocamento mirato
- soggetti già occupati oppure che frequentano un regolare corso di studi
Possono essere esonerati dalla DID i soggetti con carichi di cura (cosiddetti "caregiver") qualora si occupino di componenti familiari minori di tre anni o disabili gravi e non autosufficienti (come definiti ai fini ISEE)
COMPATIBILITA' DI RDC E PDC RISPETTO ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVA
Il nucleo familiare può percepire il Reddito o la Pensione di cittadinanza anche qualora tutti i suoi componenti siano lavoratori.
Tuttavia, in caso di attività lavorativa di uno o più componenti, se l’attività subordinata è iniziata nell’anno 2017, nell’anno 2018, ovvero nei primi mesi del 2019 ed è in corso al momento di presentazione della domanda, occorre compilare il modello RDC/PDC–COM, recandosi ai CAF convenzionati con le proprie credenziali, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
Se, invece, l’attività lavorativa subordinata è iniziata dopo la presentazione della domanda di RDC, e cioè nel corso di godimento del beneficio, le variazioni devono essere comunicate all’Inps che valuterà le condizioni per la permanenza del beneficio. La comunicazione relativa alla variazione ed il relativo reddito viene inoltrata ad Inps recandosi di persona ai Centri per l’impiego ovvero, quando sarà istituita, attraverso la Piattaforma "SIUPL" entro 30 giorni dall’inizio dell’attività.
Le stesse comunicazioni sono obbligatorie anche in caso di attività autonoma o di impresa. Se in particolare l' attività lavorativa inizia dopo la presentazione della domanda di RDC, e cioè nel corso di godimento del beneficio, le variazioni devono essere comunicate all’Inps che valuterà le condizioni per la permanenza del beneficio.
La comunicazione relativa alla variazione ed il relativo reddito viene inoltrata ad Inps recandosi di persona ai Centri per l’impiego ovvero, quando sarà istituita, attraverso la Piattaforma "SIUPL" il giorno 15 del mese successivo al termine di ogni trimestre solare (es. entro il 15 aprile deve essere comunicato il reddito del trimestre gennaio – marzo).
Documenti utili: