Orientamento Legale - Unione dei Comuni della Pianura Reggiana

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ORIENTAMENTO LEGALE

“Non siamo sposati ed abbiamo un figlio: ho sentito dire che mio figlio non ha gli stessi diritti” 

“Non ho ben chiaro la differenza tra affidamento condiviso ed affidamento esclusivo” 

“L’aspettativa facoltativa può essere presa da mio marito nel mio stesso periodo?"

 

Che cos’è 

E' uno spazio in cui, a turno, un gruppo volontario di avvocate esperte del territorio offre un orientamento ed un primo inquadramento giuridico su  vari temi inerenti il diritto di famiglia come: congedo parentale, regime patrimoniale tra coniugi, convivenza, separazione e divorzio, affidamento dei figli, eredità,  donazioni, diritti e doveri in ambito familiare e parentale in genere.

 

Si tratta di un incontro, senza rappresentanza in giudizio e senza patrocinio, per chiarire dubbi e favorire una maggiore consapevolezza rispetto alle delicate scelte da effettuare individualmente o in coppia.

 

A chi si rivolge

Coppia genitoriale, singoli genitori con figli da 0 a 17 anni

Altri familiari: nonni, zii, nuovi patners che si trovano ad affrontare aspetti fondamentali della famiglia e quindi delle persone che ne fanno parte.

 

Come si accede

Telefonando al N° 0522 630844 – Cell. 335 1734180 fissando un primo incontro con una delle operatici del centro che organizzerà l’appuntamento con l’avvocato

L’orientamento è gratuito.  Non è prevista la presenza dei figli.

 

Dove

Presso la sede del Centro per le Famiglie, corso Mazzini 33/b Correggio.

 

Operatori

Dott.sse Barbara Motti e Giuseppina Iosue per 1° colloquio

 

DOMANDE FREQUENTI  (a cura delle avvocate volontarie dello spazio di orientamento legale di COME IN FAMIGLIA)

D: Cosa si intende per divorzio breve?

R: Per divorzio breve, si intende la riduzione dei tempi tra la separazione e il divorzio. In caso di separazione consensuale è sufficiente il decorso di 6 mesi per poter intraprendere il divorzio e in caso di separazione giudiziale, è necessario il decorso di 12 mesi.

D: Che cos’è la negoziazione assistita in materia di famiglia?

R: La “negoziazione assistita” è una procedura alternativa al procedimento giudiziale. Le parti possono sceglierla nei casi di separazione consensuale, di divorzio a domanda congiunta, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio e loro eventuali modifiche, nonché di scioglimento dell’unione civile ed eventuali modifiche successive. L’accordo produce gli stessi effetti e ha lo stesso valore della sentenza.

D: E’ possibile regolamentare un rapporto di convivenza?

R:  Si La legge 76/2016 o legge Cirinnà prevede  che il rapporto  di convivenza possa essere  regolamentato  mediante il contratto di convivenza. Il contratto di convivenza è un accordo – necessariamente redatto per iscritto – con cui la coppia definisce le regole della propria convivenza attraverso la regolamentazione dell’assetto patrimoniale e di taluni aspetti inerenti i rapporti personali (es. la designazione dell’amministratore di sostegno). L’accordo può regolare altresì le conseguenze patrimoniali derivanti dalla eventuale cessazione della convivenza.

D: Cos’è un’unione civile?

R: Le unioni civili, regolamentate dalla Legge Cirinnà L 76/2016 sono unioni costituite da persone maggiorenni dello stesso sesso che dichiarano le proprie intenzioni di fronte all’Ufficiale di Stato Civile ed alla presenza di due testimoni nel Comune prescelto. A seguito di tale dichiarazione, l’unione viene registrata e, pertanto, equiparata all’unione dei coniugi di sesso differente. Nelle unioni civili non è contemplato l’obbligo alla fedeltà e nel caso di scioglimento del rapporto si passa direttamente al divorzio; non è ammessa l’adozione, eccezion fatta per l’adozione speciale del figlio biologico del partner, riconosciuta da parte della giurisprudenza

D: Che differenze ci sono tra l’affidamento condiviso e quello esclusivo?

R: L’affidamento condiviso attribuisce ai genitori il compito di concordare le decisioni di maggiore importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale dei figli minori e il dovere di assistere ed educare i minori secondo un unico e concorde progetto educativo diretto ad adottare congiuntamente le decisioni più importanti (es. cura, formazione, istruzione, educazione). Il regime di affidamento esclusivo della prole può essere disposto solamente in via residuale ed eccezionale a favore di uno solo dei genitori, attribuendo solo al genitore affidatario il compito di assumere le decisioni più importanti che riguardano i minori.

D: E’ possibile avere assistenza legale gratuita se ci sono condizioni economiche difficili?

R: Sì. Tutti i cittadini italiani, gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio e agli apolidi possono presentare istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti in materia di famiglia e delle persone. Occorre nominare un avvocato iscritto in apposito elenco, consultabile presso l’Ordine degli Avvocati, dimostrare di possedere determinati requisiti e reddito annuo inferiore ai limiti di legge. Tutte le informazioni sono reperibili presso la segreteria dell’Ordine degli Avvocati.

D: quali sono i diritti di un bambino nato da genitori sposati e quali quelli di un bambino nato da una “coppia di fatto”?

R: nel 2012 è stata approvata una legge che ha messo fine alle differenze tra figli legittimi, vale a dire nati nel matrimonio, e figli naturali, coloro che sono nati da coppie non sposate. I figli sono tutti uguali e hanno gli stessi diritti: Il diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Diritto al mantenimento, all’educazione, all’istruzione, all’assistenza morale, al rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Diritto alla crescita in famiglia, a intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al loro interesse, al mantenimento di rapporti significativi con i parenti, in particolar modo con i nonni. Hanno il diritto di essere ascoltati, e possono esprimere liberamente la propria opinione.

D: A quale Giudice si deve rivolgere una coppia non sposata per regolamentare il rapporto di filiazione?

R: Essendo stati equiparati tutti i figli, la competenza ai fini della regolamentazione del rapporto genitori figli è la medesima dei figli nati nel matrimonio, quindi del Tribunale Ordinario, rimanendo competente il Tribunale per i minorenni solo per alcune ipotesi residuali.

D: I nonni hanno dei diritti e dei doveri nei confronti dei nipoti?

R: Ai nonni è riconosciuto il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti, di vivere stabili e significative relazioni affettive e di potersi rivolgere al Giudice per chiedere che siano regolate le loro frequentazioni, laddove queste siano impedite.  Quando i genitori non hanno mezzi economici sufficienti, i nonni sono chiamati a fornire i mezzi necessari affinché i genitori possano adempiere ai loro doveri nei confronti dei figli. 

D: E' possibile modificare gli accordi convenuti in sede di separazione? Quando?

R: E’ sempre possibile modificare i provvedimenti di separazione se non sono più rispondenti alle esigenze per cui erano stati disposti o qualora emergano fatti nuovi. Qualora non vi sia accordo sulla richiesta di modifica, il singolo coniuge può rivolgersi al Tribunale competente per ottenere la modifica.

D: E’ vero che posso separarmi senza andare in Tribunale?

R: Si è vero. I coniugi si possono separare con l’aiuto di avvocati attraverso lo strumento della negoziazione assistita oppure direttamente davanti all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di loro residenza. Quest’ultima ipotesi è praticabile se non ci sono figli minori o maggiorenni non autosufficienti o incapaci/portatori di handicap grave oppure se devono essere regolate questioni patrimoniali tra i medesimi.

D: quali sono le novità legislative della cd. Riforma Cartabia (D. LGS. 10/10/2022 n.149)?

R: La Riforma Cartabia ha innovato il diritto di famiglia sotto i seguenti profili: è previsto un rito unico più stringato per le separazioni/divorzi contenziosi; è possibile chiedere separazione e divorzio contemporaneamente nello stesso giudizio; è prevista la redazione del cd. piano genitoriale, che deve essere presentato in giudizio e deve avere ad oggetto la regolamentazione delle abitudini di vita della prole, al fine di consentire al Giudice di disporre le modalità di collocamento e di visita da parte dei genitori che siano più idonee e tutelanti per il loro interesse.

D. Chi è il Curatore speciale del minore?

R: E’ un professionista nominato dal Giudice che rappresenta il minore e tutela i suoi diritti in giudizio, in caso conflitto di interessi tra i genitori.

 

 

 

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